L'ASSESSORE
                 PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI
                    E PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE
  Visto lo statuto della regione;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1975, n.
637,  recante  norme  di   attuazione  dello  statuto  della  regione
siciliana in materia  di tutela del paesaggio, di  antichita' e belle
arti;
  Visto il  testo unico  delle leggi  sull'ordinamento del  Governo e
dell'amministrazione della regione  siciliana, approvato con D.P.Reg.
28 febbraio 1979, n. 70;
  Vista la legge regionale 1 agosto 1977, n. 80;
  Vista la legge regionale 7 novembre 1980, n. 116;
  Vista  la legge  29 giugno  1939, n.  1497, sulla  protezione delle
bellezze naturali e panoramiche;
  Visto il  regolamento di esecuzione  della predetta legge  n. 1497,
approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;
  Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431;
  Esaminato il verbale  n. 58 redatto nella seduta del  1 marzo 1997,
nel quale  la commissione  provinciale per  la tutela  delle bellezze
naturali di Catania ha proposto di sottoporre a vincolo paesaggistico
le  parti  di  territorio  comunale di  Biancavilla  interessate  dal
vallone  S.  Filippo e  dall'affioramento  dei  Lahars ricadenti  nel
comune di Biancavilla;
  Accertato che il verbale n. 58 del 1 marzo 1997 e' stato pubblicato
all'albo pretorio del comune di Biancavilla  dal 18 maggio 1997 al 18
agosto 1997 e  depositato nella segreteria del comune  stesso, per il
periodo prescritto dalla legge n. 1497/1939;
  Ritenuto che le  motivazioni riportate nel succitato  verbale n. 58
del  1  marzo  1997,  a  supporto della  proposta  di  vincolo,  sono
sufficienti e  congrue e  testimoniano di un  ambiente singolarissimo
che presenta tutti  i requisiti per essere oggetto di  una studiata e
corretta tutela che impedisca alle bellezze naturali e paesaggistiche
della   zona  in   questione   di  subire   alterazioni  di   degrado
irreversibili;
  Considerato che  non sono state prodotte  opposizioni alla proposta
di vincolo de  qua, ai sensi dell'art. 3 della  legge 29 giugno 1939,
n. 1497;
  Rilevato  che  la  proposta  avanzata dalla  commissione  giunge  a
ratificare  il vincolo  paesaggistico dell'area  medesima, dichiarato
giusta  decreto n.  7427  del 29  dicembre  1992, contestualmente  al
divieto di temporanea  inedificabilita' di quel territorio  ex art. 5
della  legge regionale  30 aprile  1991, n.  15, introducendo  alcune
modifiche   alla   perimetrazione   della   zona   protetta   dettate
dall'accertata   trasformazione    urbanistica   di    una   porzione
territoriale,  che  viene  quindi   esclusa  dall'area  di  rilevante
interesse pubblico paesaggistico;
  Considerato,  quindi,  nel confermare  la  proposta  di vincolo  in
argomento, di potere accogliere nella loro globalita' le motivazioni,
espresse  in   maniera  sufficiente  e  congrua,   dalla  commissione
provinciale  per la  tutela delle  bellezze naturali  di Catania  nel
verbale n. 58 della seduta del 1 marzo 1997, al quale si rimanda e la
cui  copia in  stralcio e'  allegata al  presente decreto,  del quale
forma parte integrante e sostanziale;
  Rilevato  dall'esame dell'estratto  di mappa  catastale unito  alla
suddetta proposta, e  anch'esso allegato al presente  decreto, che la
perimetrazione dell'area  da vincolare  riportata nel  citato verbale
necessita di  alcune specificazioni e chiarimenti,  atti a correggere
alcuni errori materiali  che, peraltro, non inficiano  la validita' e
la  congruita'  della  proposta  medesima ne'  la  correttezza  della
perimetrazione;
  Ritenuto in particolare  che, dal confronto tra la  parte scritta e
quella grafica  che insieme compongono  la proposta in  argomento, si
rileva  che la  perimetrazione  della zona  da  sottoporre a  vincolo
paesaggistico ai  sensi della legge  n. 1497/1939 per  le motivazioni
espresse  nel  verbale n.  58  del  1  marzo 1997  della  commissione
provinciale per  la tutela delle  bellezze naturali e  panoramiche di
Catania, debba essere cosi' rappresentata:
  il perimetro del vincolo, partendo dallo svincolo della superstrada
Paterno'-Adrano, in prossimita' della particella  n. 68 del foglio n.
34,  procede  verso  sud  lungo  il  limite  orientale  della  strada
denominata "del  Bosco" sino all'incrocio  della stessa con  la regia
trazzera  Biancavilla-Nicolosi,  che  attraversa in  prossimita'  del
confine  occidentale  della  particella  n. 124.  Da  qui  lo  stesso
prosegue lungo  il margine  delle particelle  numeri 1012,  751, 152,
126, 127, 128,  131, 48, 49, 119 e 468  comprese per intero nell'area
vincolata sino  a raggiungere  la ferrovia Circumetnea.  Il perimetro
prosegue  lungo il  limite meridionale  delle particelle  numeri 118,
820, 755, 756, 80, 540, 942 da dove in direzione nord segue il limite
orientale delle  particelle numeri.  942 e 541;  e ancora  verso est,
segue  il confine  meridionale  della particella  n. 545.  Procedendo
verso  sud la  perimetrazione  continua lungo  il limite  occidentale
delle particelle numeri 544,  643, 863, 5000 (quest'ultima confinante
con  la  863,  524  e  529),   524,  925,  767  e  lungo  il  confine
settentrionale  delle  particelle numeri  531,  577,  579. Quindi  il
margine dell'area vincolata prosegue in direzione sud lungo il limite
occidentale delle particelle numeri. 579 e 578, sino a raggiungere il
ciglio  della  strada  vicinale   "Vadalato"  che  percorre  sino  ad
incontrare  la particella  n. 165  (esclusa dall'area  vincolata). Da
questo punto la delimitazione del  vincolo prosegue lungo la linea di
confine delle  particelle numeri 165,  815, 814, 153, 178,  179, 180,
181,  182, 949,  183,  184, 185,  186, 887,  187,  348 tutte  escluse
dall'area vincolata e ancora lungo il confine delle particelle numeri
346, 342, 341, 231 che sono, invece, incluse nel perimetro di vincolo
e infine lungo il confine delle particelle numeri 138, 245, 254, 780,
255 che  non fanno parte  dell'area vincolata. Qui  la perimetrazione
taglia  la  stradella  n.  104  e prosegue  lungo  il  confine  delle
particelle numeri 354,  405, 361, 362, 374, 375, 382,  383, 392 e 394
che sono anch'esse escluse dal perimetro dell'area vincolata.
  Infine,  il   limite  della  perimetrazione  raggiunge   il  ciglio
meridionale della  strada denominata  del Bosco  che percorre  sino a
raggiungere il punto di partenza;
  Ritenuto, pertanto, che, nella  specie ricorrono evidenti motivi di
pubblico interesse, per il cospicuo  carattere di bellezze naturali e
di  singolarita'   geologica,  che  suggeriscono   l'opportunita'  di
sottoporre a  vincolo paesaggistico le parti  del territorio comunale
di Biancavilla interessate dal vallone S. Filippo e dall'affioramento
di Lahars  ricadenti nel  comune di  Biancavilla in  conformita' alla
proposta del 1 marzo  1997 verbalizzata dalla commissione provinciale
per  la tutela  delle bellezze  naturali e  panoramiche di  Catania e
delimitate secondo quanto riportato  nell'estratto di mappa catastale
unito all'allegata proposta e nella perimetrazione sopra descritta;
  Rilevato che l'apposizione del  vincolo comporta soltanto l'obbligo
per i proprietari, possessori o  detentori, a qualsiasi titolo, degli
immobili  ricadenti   nella  zona   vincolata,  di   presentare  alla
competente Soprintendenza per i beni  culturali ed ambientali, per la
preventiva  autorizzazione, qualsiasi  progetto  di  opere che  possa
modificare l'aspetto esteriore della zona stessa;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Per  le  motivazioni espresse  in  premessa,  l'area descritta  nel
verbale n. 58  del 1 marzo 1997 della commissione  provinciale per la
tutela  delle bellezze  naturali  e panoramiche  di  Catania, la  cui
perimetrazione  e'  meglio  riportata  nelle  premesse  del  presente
decreto e  delimitata con pallinato  nero evidenziato in  rosso nella
planimetria allegata che forma parte integrante del presente decreto,
e'  dichiarata di  notevole interesse  pubblico, ai  sensi e  per gli
effetti dell'art.  1, numeri 1  e 4, della  legge 29 giugno  1939, n.
1497 e dell'art. 9 del  relativo regolamento di esecuzione, approvato
con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357.