L'ASSESSORE PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI E PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE Visto lo statuto della regione; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1975, n. 637, recante norme di attuazione dello statuto della regione siciliana in materia di tutela del paesaggio, di antichita' e belle arti; Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'amministrazione della regione siciliana, approvato con D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70; Vista la legge regionale 1 agosto 1977, n. 80; Vista la legge regionale 7 novembre 1980, n. 116; Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali e panoramiche; Visto il regolamento di esecuzione della predetta legge n. 1497, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357; Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431; Esaminato il verbale n. 58 redatto nella seduta del 1 marzo 1997, nel quale la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Catania ha proposto di sottoporre a vincolo paesaggistico le parti di territorio comunale di Biancavilla interessate dal vallone S. Filippo e dall'affioramento dei Lahars ricadenti nel comune di Biancavilla; Accertato che il verbale n. 58 del 1 marzo 1997 e' stato pubblicato all'albo pretorio del comune di Biancavilla dal 18 maggio 1997 al 18 agosto 1997 e depositato nella segreteria del comune stesso, per il periodo prescritto dalla legge n. 1497/1939; Ritenuto che le motivazioni riportate nel succitato verbale n. 58 del 1 marzo 1997, a supporto della proposta di vincolo, sono sufficienti e congrue e testimoniano di un ambiente singolarissimo che presenta tutti i requisiti per essere oggetto di una studiata e corretta tutela che impedisca alle bellezze naturali e paesaggistiche della zona in questione di subire alterazioni di degrado irreversibili; Considerato che non sono state prodotte opposizioni alla proposta di vincolo de qua, ai sensi dell'art. 3 della legge 29 giugno 1939, n. 1497; Rilevato che la proposta avanzata dalla commissione giunge a ratificare il vincolo paesaggistico dell'area medesima, dichiarato giusta decreto n. 7427 del 29 dicembre 1992, contestualmente al divieto di temporanea inedificabilita' di quel territorio ex art. 5 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 15, introducendo alcune modifiche alla perimetrazione della zona protetta dettate dall'accertata trasformazione urbanistica di una porzione territoriale, che viene quindi esclusa dall'area di rilevante interesse pubblico paesaggistico; Considerato, quindi, nel confermare la proposta di vincolo in argomento, di potere accogliere nella loro globalita' le motivazioni, espresse in maniera sufficiente e congrua, dalla commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Catania nel verbale n. 58 della seduta del 1 marzo 1997, al quale si rimanda e la cui copia in stralcio e' allegata al presente decreto, del quale forma parte integrante e sostanziale; Rilevato dall'esame dell'estratto di mappa catastale unito alla suddetta proposta, e anch'esso allegato al presente decreto, che la perimetrazione dell'area da vincolare riportata nel citato verbale necessita di alcune specificazioni e chiarimenti, atti a correggere alcuni errori materiali che, peraltro, non inficiano la validita' e la congruita' della proposta medesima ne' la correttezza della perimetrazione; Ritenuto in particolare che, dal confronto tra la parte scritta e quella grafica che insieme compongono la proposta in argomento, si rileva che la perimetrazione della zona da sottoporre a vincolo paesaggistico ai sensi della legge n. 1497/1939 per le motivazioni espresse nel verbale n. 58 del 1 marzo 1997 della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Catania, debba essere cosi' rappresentata: il perimetro del vincolo, partendo dallo svincolo della superstrada Paterno'-Adrano, in prossimita' della particella n. 68 del foglio n. 34, procede verso sud lungo il limite orientale della strada denominata "del Bosco" sino all'incrocio della stessa con la regia trazzera Biancavilla-Nicolosi, che attraversa in prossimita' del confine occidentale della particella n. 124. Da qui lo stesso prosegue lungo il margine delle particelle numeri 1012, 751, 152, 126, 127, 128, 131, 48, 49, 119 e 468 comprese per intero nell'area vincolata sino a raggiungere la ferrovia Circumetnea. Il perimetro prosegue lungo il limite meridionale delle particelle numeri 118, 820, 755, 756, 80, 540, 942 da dove in direzione nord segue il limite orientale delle particelle numeri. 942 e 541; e ancora verso est, segue il confine meridionale della particella n. 545. Procedendo verso sud la perimetrazione continua lungo il limite occidentale delle particelle numeri 544, 643, 863, 5000 (quest'ultima confinante con la 863, 524 e 529), 524, 925, 767 e lungo il confine settentrionale delle particelle numeri 531, 577, 579. Quindi il margine dell'area vincolata prosegue in direzione sud lungo il limite occidentale delle particelle numeri. 579 e 578, sino a raggiungere il ciglio della strada vicinale "Vadalato" che percorre sino ad incontrare la particella n. 165 (esclusa dall'area vincolata). Da questo punto la delimitazione del vincolo prosegue lungo la linea di confine delle particelle numeri 165, 815, 814, 153, 178, 179, 180, 181, 182, 949, 183, 184, 185, 186, 887, 187, 348 tutte escluse dall'area vincolata e ancora lungo il confine delle particelle numeri 346, 342, 341, 231 che sono, invece, incluse nel perimetro di vincolo e infine lungo il confine delle particelle numeri 138, 245, 254, 780, 255 che non fanno parte dell'area vincolata. Qui la perimetrazione taglia la stradella n. 104 e prosegue lungo il confine delle particelle numeri 354, 405, 361, 362, 374, 375, 382, 383, 392 e 394 che sono anch'esse escluse dal perimetro dell'area vincolata. Infine, il limite della perimetrazione raggiunge il ciglio meridionale della strada denominata del Bosco che percorre sino a raggiungere il punto di partenza; Ritenuto, pertanto, che, nella specie ricorrono evidenti motivi di pubblico interesse, per il cospicuo carattere di bellezze naturali e di singolarita' geologica, che suggeriscono l'opportunita' di sottoporre a vincolo paesaggistico le parti del territorio comunale di Biancavilla interessate dal vallone S. Filippo e dall'affioramento di Lahars ricadenti nel comune di Biancavilla in conformita' alla proposta del 1 marzo 1997 verbalizzata dalla commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Catania e delimitate secondo quanto riportato nell'estratto di mappa catastale unito all'allegata proposta e nella perimetrazione sopra descritta; Rilevato che l'apposizione del vincolo comporta soltanto l'obbligo per i proprietari, possessori o detentori, a qualsiasi titolo, degli immobili ricadenti nella zona vincolata, di presentare alla competente Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali, per la preventiva autorizzazione, qualsiasi progetto di opere che possa modificare l'aspetto esteriore della zona stessa; Decreta: Art. 1. Per le motivazioni espresse in premessa, l'area descritta nel verbale n. 58 del 1 marzo 1997 della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Catania, la cui perimetrazione e' meglio riportata nelle premesse del presente decreto e delimitata con pallinato nero evidenziato in rosso nella planimetria allegata che forma parte integrante del presente decreto, e' dichiarata di notevole interesse pubblico, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, numeri 1 e 4, della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 9 del relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357.